I Bisogni Educativi Speciali – BES

I Bisogni Educativi Speciali - BES

Con l’acronimo BES si intendono i Bisogni Educativi Speciali, ovvero particolari necessità educative che possono essere manifestate, anche solo per brevi periodi, dagli alunni e studenti a scuola: “per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e CM 06-03-13)

Un bisogno educativo speciale è pertanto “qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata” (cit. Dario Ianes).

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di bisogni di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato per diritto.

Secondo la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 gli alunni con BES sono:

  • alunni con disabilità (tutelati dalla Legge 104/92);
  • alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA, tutelati dalla Legge n. 170/2010), alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Linguaggio, Disturbo da deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD), Disturbo di Coordinazione Motoria (DDC), Disturbo di Apprendimento Non Verbale, Funzionamento Intellettivo Limite (FIL);
  • alunni con situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (ad es. anche alunni stranieri che necessitano di tempo in più per l’apprendimento della lingua).
  • Inoltre la nota Miur n. 562 del 3 aprile 2019, volta a fornire chiarimenti in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), inserisce un paragrafo agli alunni “plusdotati”, ossia con un elevato potenziale intellettivo, chiamati anche gifted o con iperdotazione cognitiva.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge n.170/2010 sui DSA e dal DM 5669/2011, con allegate Linee guida, e redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP), condividendolo con la famiglia dell’alunno.

Il Consiglio di classe, può redigere il PDP sia sulla base dell’esame della documentazione clinica presentata dalla famiglia a scuola, o in assenza di questa, anche sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico degli stessi docenti.

Si sottolinea inoltre che: “in ambito clinico esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati specificatamente dalla Direttiva, quali ad esempio i disturbi dell’apprendimento non specifici, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, gli alunni plusdotati intellettivamente (cosiddetti gifted), ecc., che possono essere ricompresi tra i BES” (come ribadito nel documento: “I DSA e gli altri BES: Indicazioni per la pratica professionale”, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, 2016).

 

Esiste la Diagnosi di BES?

No. La definizione di BES è pedagogica, non clinica. Non si tratta di una “etichetta diagnostica”, pertanto non esiste la diagnosi clinica di BES. Esistono invece le diagnosi redatte dai clinici (psicologi e medici) di “disturbi evolutivi specifici, disabilità e di altri disturbi del neurosviluppo”, che vengono esplicitati con un “codice nosografico” relativo al manuale diagnostico e statisitico di riferimento usato per fare diagnosi (tra cui i più importanti sono: ICD-10, International Classification of Diseases, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 2010; e DSM 5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association, 2015).

 

E’ obbligatorio il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con BES?

No. Come esplicitato dal documento “I DSA e gli altri BES: Indicazioni per la pratica professionale”, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, 2016:

I Bisogni Educativi Speciali - BESIn base al punto 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 viene affermata “la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge n. 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento”, ma non viene menzionata esplicitamente la redazione di un PDP.

La circolare nr. 8 del 6 marzo 2013 cita testualmente che lo “strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti”.

Nella nota 2563 del 22 novembre del 2013 (“Chiarimenti”) “si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità e di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”.

Quindi l’obbligatorietà del PDP vale solo in caso di BES che rientrano nei Disturbi Specifici di Apprendimento -DSA (Legge n. 170/2010) o nelle disabilità (Legge n. 104/92), mentre può essere deciso autonomamente dalla scuola nel caso di altri disturbi (per esempio gli altri disturbi evolutivi specifici) o nel caso di svantaggio, sulla base delle motivazioni psicopedagogiche e/o didattiche che devono essere esplicitate.

In ogni caso, in presenza di difficoltà di apprendimento, la scuola deve farsi carico di personalizzare il percorso di studi, indipendentemente dalla sua formalizzazione].

 

Se la scuola vuole redigere il PDP deve necessariamente richiedere l’autorizzazione alla famiglia dello studente?

I documenti normativi sui BES non prescrivono la richiesta da parte della scuola di autorizzazione della famiglia per redigere il PDP. Tuttavia, in un’ottica di corresponsabilità e collaborazione reciproca, è in ogni caso opportuno condividere il PDP con la famiglia dell’alunno (“I DSA e gli altri BES: Indicazioni per la pratica professionale”, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, 2016).